PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, dopo le parole: «il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,» sono inserite le seguenti: «il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),» e dopo le parole: «Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI» sono inserite le seguenti: «, sei sindaci designati dall'ANPCI, un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI)».
      2. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,» sono inserite le seguenti: «dell'ANPCI,».

Art. 2.

      1. All'articolo 271, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci),».
      2. All'articolo 271, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Anpci, dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (Andci),».
      3. All'articolo 272, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «L'Anci» sono inserite le seguenti: «, l'Anpci, l'Andci».